Bancarotta fraudolenta documentale “generica” e “specifica”: le differenze in materia di dolo
Con la recente sentenza n. 15987/25, la Cassazione penale è tornata a ribadire il suo orientamento in merito al differente elemento soggettivo che connota e distingue le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Il caso riguarda la sottrazione di scritture contabili, che configura la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica”, disciplinata dalla prima parte dell’art. 322 co. 1 lett. b) CCII e per la quale è necessario accertare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di ottenere un profitto ingiusto. Erroneamente, dunque, secondo i giudici di legittimità la Corte d’Appello ha qualificato la condotta sottrattiva posta in essere dal legale rappresentante della fallita come la diversa e autonoma fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale “generale”, prevista nella seconda parte della norma richiamata. In conseguenza di tale erronea interpretazione dei fatti di causa, la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza del reato contestato, pur senza accertare il dolo specifico. La bancarotta fraudolenta documentale “generica”, infatti, che si configura nel caso di fraudolenta tenuta delle scritture contabili, integra un’ipotesi di reato a dolo generico. La Corte ha così annullato la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello affinché si attenga ai principi enunciati nel valutare la sussistenza del dolo specifico.
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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di maggio 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa
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