Studio associato con soci che svolgono individualmente l'attività professionale: niente IRAP

La decisione in rassegna consolida l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia IRAP, le associazioni professionali e gli studi associati esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti all'imposta, senza che occorra la dimostrazione da parte dell'Ufficio della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 D.Lgs. 446/97, fatta salva, però, la prova contraria fornita dal contribuente in ordine allo svolgimento dell'attività produttiva non in forma associata, ma individuale da parte dei singoli soci.

Da quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione in commento, uno Studio Legale Associato aveva impugnato, con esito vittorioso in entrambi i gradi di merito, il silenzio-rifiuto serbato
dall'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso a titolo di Irap per gli anni 2010-2012. L'Ufficio interponeva gravame avverso la sentenza di seconde cure insistendo per la legittimità del rifiuto opposto alla richiesta di rimborso, siccome fondato sulla presunzione di assoggettabilità a Irap dei redditi prodotti in forma associata, a prescindere dalla verifica dell'effettiva sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione configurato dall'art. 2 D.Lgs. 446/97.

Per la Cassazione, invece, la decisione della CTR è esente da censura, avendo motivato in ordine alla circostanza, adeguatamente dimostrata dal contribuente, che i due professionisti soci dello studio associato svolgevano la rispettiva attività professionale «"autonomamente" l'uno dall'altro», ossia con l'«autonomia e l'individualità professionale di ciascun professionista».

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