Reati ambientali e legittimità del sequestro probatorio disposto nei confronti di terzi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46549 del 18.12.24, ha rigettato il ricorso presentato avverso un decreto di sequestro probatorio disposto nei confronti di una società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25undecies co. 2 lett. c) D.Lgs. 231/01. La ricorrente, incolpata del reato di omessa comunicazione agli enti preposti della situazione di imminente pericolo di danno ambientale, ha evidenziato che la responsabilità per tale fattispecie di reato doveva essere contestata unicamente al responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche al soggetto che, seppur proprietario del terreno potenzialmente inquinato, non ha posto in essere le condotte idonee a cagionare l’evento. I giudici di legittimità, rigettando il ricorso e confermando conseguentemente il provvedimento ablatorio, hanno sancito che “ai fini di legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l’autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova”
Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di gennaio 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento di Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa.
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